Quando l’assicurazione fallisce

fallimento assicurazione

In questo periodo è facile ritrovarsi a discutere di assicurazioni fallite (vedi Novit e Faro); per prima cosa iniziamo col chiarire che le compagnia assicurative non falliscono come avviene con le aziende ma vengono poste in liquidazione. Perchè una compagnia va in liquidazione? Le procedure di liquidazione possono essere di due tipi: liquidazione volontaria, se è la compagnia che decide di non esercitare più l’attività assicurativa, liquidazione coatta amministrativa, se viene imposta dall’Isvap e dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di gravi carenze economiche della società o gravi violazioni di legge e irregolarità amministrative.

Effetto della liquidazione sull’assicurato

Può capitare di essere assicurati con una compagnia posta in liquidazione e chiedersi cosa ne sarà dei contratti in corso; bisogna quindi fare due distinzioni:

  • contratti RCA: i contratti in corso continuano a coprire i rischi per la parte di responsabilità civile obbligatoria fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio; quindi se il premio invece che annuale è stato frazionato, la copertura sarà operante fino alla data di scadenza della rata pagata dopodichè la polizza termina;
  • contratti danni: i contratti contro i danni conservano validità fino al 60° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione sulla Gazzetta ufficiale;

Sinistri RCA

In caso doveste subire un sinistro con un’assicurato presso una compagnia posta in liquidazione coatta amministrativa verrà designata una compagnia territorialmente competente che vi liquiderà il sinistro; essa di rivarrà successivamente sul fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla Consap per la restituzione delgi importi liquidati. Questa rivalsa sul Fondo di Garanzia Vittime della Strada non avviene se la compagnia in liquidazione viene assorbita da un’altra impresa che a questo punto si accollerà anche tutti i sinistri provenienti dalla compagnia in liquidazione a patto che siano avvenuto dopo la comunicazione di assorbimento; in caso contrario gli importi verranno comunque restituiti alla compagnia dal Fondo gestito dalla Consap.
Il compito di proporre somme congrue e liquidare gli importi dei sinistri (pagati dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada) è del commissario liquidatore nominato dall’Isvap.